Art. 4.
(Comitato interministeriale
delle informazioni per la sicurezza).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), quale organo di indirizzo, regolazione e controllo dell'attività degli organismi informativi.
      2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate al comma 1, il CIS:

          a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, l'indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da perseguire nell'ambito della politica informativa per la sicurezza, approva il piano dell'attività informativa predisposto dal DIGIS e ne verifica l'attuazione nei modi e tempi indicati dallo stesso CIS;

          b) esercita la vigilanza sugli organismi informativi e ne disciplina l'ordinamento;

          c) adotta regolamenti nei casi previsti dalla presente legge;

 

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          d) esprime il parere sulle questioni della politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;

          e) designa il direttore esecutivo ed i direttori dell'AISE e dell'AISI.

      3. Il CIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, nonché dall'Autorità delegata. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore esecutivo del DIGIS ovvero, in sua assenza, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione in oggetto.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, può integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni anche i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del CIS possono essere in ogni caso chiamati a partecipare altri Ministri in aggiunta a quelli di cui al comma 3 e, senza diritto di voto, esponenti degli organismi informativi, nonché, per approfondimenti di situazioni specifiche, dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari, ed esperti.
      5. Il CIS è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il funzionamento del CIS è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso CIS.